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Associazione Utenti e Consumatori APS
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Statuto

Statuto – ADUC

Statuto

Ente ADUC — Associazione Utenti e Consumatori APS Forma giuridica Associazione non riconosciuta — APS Normativa D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) Approvato 4 gennaio 2023
Articolo 1
Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione Utenti e Consumatori Associazione di Promozione Sociale (o APS), che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Masaccio 242 nel comune di Firenze. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

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Articolo 2
Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

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Articolo 3
Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

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Articolo 4
Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

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Articolo 5
Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: offrire informazione indipendente e assistenza a soci, tesserati e terzi al fine di far crescere nei cittadini la consapevolezza dei propri doveri e diritti umani, civili e consumeristici, e come tutelarsi dalle ingiustizie. Tale finalità sarà perseguita attraverso l'informazione e la consulenza offerta sul sito Web dell'Associazione, per telefono e nelle sedi nazionale e locali.

Le attività che si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5 D.Lgs. 117/2017, comma 1, lett. w);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5 D.Lgs. 117/2017, comma 1, lett. i).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

  • pubblicazione cartacea e/o sul sito Web di guide, schede pratiche, modulistica in materia di diritti umani, civili, sociali e politici;
  • consulenza e assistenza in materia di diritti umani, civili, sociali e politici in sede stragiudiziale (diffide, conciliazioni, mediazioni, arbitrati);
  • organizzazione di eventi di divulgazione e formazione in materia di diritti umani, civili, sociali, politici, dei consumatori e degli utenti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

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Articolo 6
Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto, il Consiglio direttivo comunica la decisione motivata entro 60 giorni. L'aspirante associato può, entro 60 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

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Articolo 7
Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dall'art. 19;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

E il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
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Articolo 8
Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi preventivamente stabiliti. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

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Articolo 9
Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere mediante comunicazione scritta trasmessa per raccomandata a/r o PEC all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

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Articolo 10
Iscritti e sostenitori

Sono iscritti tutti coloro che si iscrivono all'Associazione per usufruire delle sue attività di consulenza e informazione.

Sono iscritti sostenitori coloro che si iscrivono all'Associazione per usufruire delle sue attività di consulenza e assistenza e versano un contributo minimo stabilito dal Consiglio.

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Articolo 11
Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

  • Assemblea degli associati
  • Consiglio direttivo
  • Presidente
  • Comitato scientifico
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Articolo 12
L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale di Euro 100,00. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima, contenente data, orario, luogo o piattaforma, ordine del giorno ed eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, PEC, e-mail o avviso affisso nella sede.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

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Articolo 13
Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
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Articolo 14
Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

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Articolo 15
Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

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Articolo 16
Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l'associazione e attua le deliberazioni dell'assemblea;
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
  • disciplina l'ammissione degli associati e accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

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Articolo 17
Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo periodicamente al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

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Articolo 18
Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

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Articolo 19
Comitato scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto sia da soci sia da persone attive in ambito culturale, politico, associativo e sociale. È nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente del Comitato è eletto al suo interno e ne presiede le riunioni coordinandone le attività.

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Articolo 20
Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
  • il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • il registro elettronico degli iscritti.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale, entro 7 giorni dalla richiesta formulata al Presidente.

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Articolo 21
Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; quote e servizi agli iscritti; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

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Articolo 22
I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili collocati nella sede sono elencati nell'inventario depositato presso la sede e consultabile dagli associati.

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Articolo 23
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

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Articolo 24
Bilancio

Il bilancio di esercizio è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

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Articolo 25
Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

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Articolo 26
Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede.

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Articolo 27
Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Assemblea.

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Articolo 28
Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

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Articolo 29
Sedi locali e comitati d'iniziativa

Le Sedi locali e regionali sono gruppi di soci che territorialmente si organizzano per promuovere l'attività dell'associazione. I Comitati di Iniziativa sono gruppi di soci che si organizzano su specifiche iniziative. Entrambi devono avere una struttura che riproduce quella centrale e devono essere autorizzati dal Consiglio direttivo.

L'associazione potrà aderire o federarsi con altre associazioni o enti aventi analoghe finalità. La decisione in merito spetta al Consiglio.

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Articolo 30
Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

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Articolo 31
Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

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Articolo 32
Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

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Articolo 33
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

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Articolo 34
Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

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